I danni a cose o persone causati dagli animali sono un’eventualità che va sempre tenuta in considerazione, il Codice civile italiano, all’art 2052, ci spiega come individuare il responsabile a cui rivolgersi per il risarcimento dei danni.
di ELENA BRAGHIN Giornalista & copywriter freelance www.elenabraghin.com
Cosa dice la legge? L’articolo 2052
“Danno cagionato da animali” sancisce: Il proprietario di animale o se ne serve per il tempo in cui lo usa, è responsabile dei danni causati; sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Il proprietario ha l’obbligo di vigilanza e custodia sull’animale ed è sempre responsabile quando questo causi danni a cose o persone; anche nel caso sia fuggito o smarrito. Per non essere considerato responsabile, il proprietario deve essere in grado di dimostrare che il danno è avvenuto in conseguenza di un caso fortuito. Ossia in conseguenza di un evento raro, eccezionale e imprevedibile. Stessa responsabilità è attribuita a chi si serve dell’animale, cioè chi utilizza l’animale per un proprio beneficio.
Chi ha la custodia temporanea dell’animale non è responsabile di eventuali danni che lo stesso potrebbe arrecare, ma ne risponde sempre il proprietario. Ad eccezione del caso in cui la custodia sia prolungata o continuativa e quindi caratterizzata da un legame affettivo. Che potrebbe cambiare la natura del rapporto con l’animale, rendendo di fatto il custode assimilabile al proprietario (sent. di Cassazione n. 27876/2020).
Inoltre, l’art. 2052 cc non si applica nel caso in cui il proprietario o il custode istighi o aizzi con gesti e parole l’animale al fine di provocare danni a cose o persone. In questo caso, il danno non può essere imputabile all’animale, ma è conseguenza diretta dell’azione della persona responsabile ex art. 2043 cc “Risarcimento per fatto illecito”.
Cosa significa dimostrare il caso fortuito?
La legge stabilisce che non è il danneggiato a dover dimostrare la mancata custodia dell’animale da parte del proprietario; ma è il proprietario a dover dimostrare la sua innocenza: in questo caso l’onere della prova è in capo all’imputato. È una situazione particolarmente difficile, perché la dimostrazione del caso fortuito, necessaria per lo sgravio delle responsabilità, e del nesso di causalità dell’evento con il danno è tutt’altro che semplice.
Il caso fortuito è un evento estraneo e del tutto inaspettato che non si può ricollegare alla normale gestione dell’animale o al suo comportamento. La severità di questa regola impone al proprietario la massima attenzione nel custodire e utilizzare l’animale, in modo da ridurre al minimo il rischio di cagionare danni a cose o persone. In tal senso, la sottoscrizione di una assicurazione è una scelta sempre più diffusa tra i proprietari di animali, domestici e no.
La responsabilità penale
Avevamo già affrontato il caso di responsabilità civile e penale riguardo alla mancata custodia del cane pericoloso e del mancato utilizzo di guinzaglio e museruola quando necessari. Nel caso di lesioni personali causate dall’animale pericoloso o non adeguatamente custodito dal proprietario o dal detentore, si risponde ex art. 672 del Codice penale che prevede una sanzione da 25€ a 258€. Il proprietario risponde penalmente alle lesioni provocate dall’animale anche quando affidato a persona non idonea alla sua custodia.
Quali danni causati dagli animali possono essere risarciti dal il loro responsabile?
I danni risarcibili sono quelli di carattere patrimoniale, cioè tutti quelli che ledono il patrimonio del danneggiato. In tal senso, sarà risarcibile anche il danno causato dal ferimento o dalla uccisione di un altro animale, sia esso domestico o meno (ad esempio, il cavallo o il bovino), perché causa di perdite economiche al danneggiato: come le spese per le cure veterinarie, il valore economico dell’animale o i danni alla sua produttività.
La risarcibilità dei danni morali (danni non patrimoniali) è più complessa. Per ora, la tendenza della giurisprudenza è quella di non riconoscere il risarcimento morale nel caso di danni agli animali d’affezione, a meno che non siano conseguenza di lesioni ad altre posizioni giuridiche riconosciute e disciplinate dalla legge.
Chi risponde per i danni degli animali selvatici?
Gli animali selvatici come lupi, cervi o cinghiali fanno parte del territorio indisponibile dello Stato (L. 968/1977) e come tali non possono essere considerati res nullius, cioè “cosa di nessuno”. È lo Stato a rispondere per gli eventuali danni a cose o persone provocati dalla fauna selvatica.
Il danneggiato può rivolgersi all’ente preposto alla gestione e al controllo del territorio per chiedere eventuali risarcimenti danni. In questo caso, però, non si applica l’articolo 2052 cc, ma l’art. 2043 cc: è il danneggiato a dover dimostrare che l’ente non abbia attuato tutte le cautele per prevenire incidenti e non abbia tenuto un comportamento diligente. In assenza di omissioni da parte dell’ente pubblico, il risarcimento del danno non sarà riconosciuto.
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