In questi casi, il cane può viaggiare sul sedile posteriore insieme alla
persona ipovedente o non vedente, in quanto trattasi di “animale
domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata
alle incombenze cui esso è appositamente addestrato“. In tal caso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la lettera n.
653/2004 del 01.03.20044 si è espresso, ritenendo che tale ipotesi non
costituisca in alcun modo violazione dell’art. 169 c. 6 del Codice della
Strada.
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- TRASPORTO IN AUTO
- TRASPORTO IN MOTO
- TRASPORTO IN TRENO
- TRASPORTO IN AEREO
- NON VIENE CON NOI IL CAGNETTO DOVE LO METTO?
- E GLI ALTRI DOVE LI METTO?
- ATTENZIONE AL COLPO DI CALORE
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