Documenti delle tartarughe: cosa c’e’ da sapere

Documenti necessari per le tartarughe

Documenti delle tartarughe necessari dal 1992 (anno in cui è uscita la legge 150/92) e 31/12/1995 ci sono state le ultime due sanatorie, in favore di chiunque detenesse tartarughe del genere Testudo. Le tartarughe in Allegato A (lista di animali ad alto rischio di estinzione). Quindi: Testudo marginata, Testudo hermanni e Testudo graeca. Importantefare molta attenzione ai documenti necessari prima di acquistare delle tartarughe .

A cura di: Avv. Alessandro Chiaramonte Legale dell’associazione non profit Tarta Club Italia.

Grazie a questa sanatoria

Il detentore di testuggini poteva mettersi in regola autocertificando alla Forestale il numero di esemplari e la specie detenuti; accompagnando il tutto con un versamento di 15.000 Lire. ( circa 8 Euro)

Si stima che circa il 70-75% delle testuggini non sia stato denunciato. Quindi adesso in tantissime zone del Paese ci sono milioni di esemplari illegali se pur nati ed allevati da tantissimi anni, soprattutto nel sud e al centro.

Cosa dice la legge sui documenti delle tartarughe

Con la circolare n° 26/2008 e successivamente con la disposizione n° 26447 del Ministero dell’Ambiente del 10/10/2012 si è arrivati allo stato attuale delle cose. Sorvoliamo su tutto ciò che è stato fatto ed è stato possibile fare con le semplici e facilissime Cessioni Gratuite, ora non più permesse!

Oggi chi si avvicina al mondo delle testuggini e volesse acquistarne una o più, deve accertarsi che questa/e siano corredate da documentazione specifica, quindi documento CITES che riporta i dati anagrafici dell’animale, il numero di microchip o nanochip presente e l’allevatore o allevamento di provenienza.

Ma andiamo con ordine

L’attuale normativa (L.150/92) prevede che i piccoli di testuggine dovranno essere denunciati entro 10 giorni dalla nascita o dal ritrovamento, nonché l’obbligo di apporre il microchip entro l’anno dalla nascita. Per chi fosse, inoltre, interessato ad ottenere i certificati CITES dovrà farne richiesta al Corpo Forestale competente per territorio.

Per chi non fosse interessato ai certificati l’obbligo previsto dalla legge richiederebbe soltanto la denuncia e l’apposizione del microchip. Si ricorda che anche per l’apposizione del microchip il denunciante dovrà sostenere i costi del veterinario che rilascerà al cliente la certificazione di avvenuto marcaggio.

Tartaruga immagine in primo piano
Documenti necessari per le tartarughe

Cosa deve fare un allevatore

Quindi, l’allevatore che riproduce le tartarughe in oggetto, partendo da una coppia in possesso di CITES, per ottenere i nuovi CITES commerciali anche per i piccoli, quindi Fonte C o D (per alcuni casi particolari), può fare richiesta corredata da specifica documentazione.

A questa seguirà esame del DNA da parte del Servizio CITES dei Carabinieri sezione Forestale in seguito al quale, se positivo, verranno rilasciati i relativi Certificati, ovviamente dopo versamento di €15,49 cad.

Un singolo CITES può contenere anche più di un esemplare che, quindi, andranno ceduti insieme o in caso di cessione separata serve richiedere (anche successivamente) certificati separati.

Movimentazione o spostamento

I piccoli che a seguito di esame DNA saranno riconosciuti figli della coppia in Fonte C/D saranno anch’essi in Fonte C/D, quindi soggetti a cessioni. In difetto di riconoscimento, sarà loro riconosciuta la Fonte F, quindi i nati saranno solamente soggetti a procedura di movimentazione o spostamento, non a cessioni!

La procedura di movimentazione comporta solamente lo SPOSTAMENTO dell’animale da un luogo ad un altro senza che questo comporti il cambiamento della titolarità di colui che ne ha denunciato la nascita.

Ricapitolando: una volta nati, i piccoli dovranno essere denunciati entro e non oltre dieci giorni dalla nascita o dal loro ritrovamento. Seguirà l’inserimento obbligatorio del chip entro l’anno dalla denuncia (salva comprovata certificazione del veterinario da esibire al Corpo Forestale).

Infine, per chi fosse interessato al certificato, occorre ulteriore richiesta al Corpo Forestale seguito dall’esame del DNA per certificare la fonte del nuovo nato.

Specie a moderata pericolosità di estinzione

Altro discorso vale per le tartarughe in Allegato B che è un elenco di specie a moderata pericolosità di estinzione, ad esempio le tartarughe della Russia; Testudo horsfieldii che si trovano frequentemente nei negozi di animali, per le quali la legge prevede che ci sia solamente la rintracciabilità. Quindi il venditore o donatore deve rilasciare un documento dove ci siano tutti i suoi dati, della tartaruga in vendita e dell’acquirente. Anche per questi esemplari in Allegato B è previsto l’obbligo di denuncia di nascita dei piccoli.

Specie proibite

Per quello che riguarda le specie acquatiche occorre prima di tutto segnalare che; le specie americane dalle guance rosse (Trachemys scripta elegans) e a guance gialle (Trachemys scripta scripta) non sono più acquistabili. E sono state inserite nell’elenco delle specie invasive e quindi vietatissime.

Il Decreto Legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017 entrato in vigore nel febbraio 2018 imponeva l’obbligo di denuncia delle specie sopra indicate al 31 agosto 2019. Oltre all’obbligo di non cederle, donarle e non farle riprodurre pena sanzioni minime di €10.000,00.

Purtroppo la legge Europea, poi recepita anche dall’Italia, non risolverà il problema; in quanto nei negozi di animali le due specie sono state rimpiazzate da altre specie analoghe. Pertanto quando saranno abbandonate faranno gli stessi danni al nostro fragile ecosistema. Sarebbe consigliabile estendere l’elenco ad almeno altre 16-18 specie come permettono le deroghe della legge.

L’associazione Tarta Club Italia si sta battendo per chiarire una questione importantissima scritta nella legge della CITES (Convenzione di Washington). La quale dice chiaramente che la normativa nasce per controllare e quindi chi non fa commercio non dovrebbe sottostare alle sue leggi.

La Legge attuale necessiterebbe di correttivi finalizzati a rendere meno problematica e più gestibile la detenzione degli animali con procedure burocratiche più snelle e senza costi richiesti per i certificati.

Altre informazioni su le tartarughe clicca QUI

© Riproduzione riservata