Animali maltrattati: come agire

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Vi è mai capitato di vedere un animale magro fino alle ossa? Un animale maltrattato? Un cane rinchiuso per giorni in uno spazio ristretto o lasciato in auto sotto al sole cocente? Avete mai visto qualcuno picchiare o tormentare un animale indifeso? Spero proprio di no, ma se così non fosse, è importante sapere come agire per proteggere gli animali maltrattati.

A cura di Elena Braghin Giornalista & Copywriter Freelance www.elenabraghin.com

Animali maltrattati : Come denunciare

In questo articolo troverete la definizione di animali maltrattati, le conseguenze giuridiche di questo atto ignobile e come fare per denunciare.

Il reato di maltrattamento di animali è stato riconosciuto dal nostro ordinamento nel 2004 (l. n. 189/2004) con l’introduzione dell’articolo 544-ter del Codice penale. Grazie a questo articolo il legislatore del 2004 e successivamente quello del 2010, che ne ha inasprito le pene (l. n. 201/2010), hanno voluto riconoscere e tutelare la soggettività dell’animale, discostandolo dalla precedente e antiquata associazione ad un mero bene privato.

L’art. 544-ter c.p. punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. La norma punisce tutti quei comportamenti incompatibili con le caratteristiche della specie di appartenenza dell’animale e che sono causa di sofferenze.
Si parla di animali maltrattati, in pratica, ogni qual volta siano trattati o tenuti in condizioni tali da danneggiare la loro salute. Vi rientrano, ad esempio: la malnutrizione e le cattive condizione igieniche; le punizioni corporali; la reclusione; lo stato di abbandono; l’assenza di un riparo e altre situazioni limite.

Quando secondo la legge un animale è maltrattato?

Il reato di maltrattamenti di animali può essere riconosciuto non solo in seguito a un’azione effettivamente lesiva nei confronti dell’animale, ma anche in conseguenza di un’omissione, cioè per la volontà di non intervenire per interrompere le sofferenze dell’animale (Cass. n. 46291/2003).

Inoltre, riguardo a chi compie il reato di maltrattamento (elemento soggettivo), la fattispecie di reato ex art. 544-ter c.p. prevede due tipologie di volontarietà dell’azione: dolo specifico, quando il maltrattamento (per azione o per omissione) sia realizzato con crudeltà; dolo generico, quando il maltrattamento sia realizzato senza necessità (Cass. n. 24734/2010).

Pertanto, è sufficiente la volontarietà e la consapevolezza di provocare, con l’azione o l’omissione, sofferenza negli animali affinché si configuri il reato di maltrattamento ex art. 544-ter c.p. (Trib. Pen. Torino 25.10.2006).

Cosa si intende per “necessità”?

La norma parla di azioni lesive condotte senza necessità, ma cosa intende?
Esistono una serie di ipotesi, dichiarate dal nostro legislatore, secondo cui alcune azioni non possano essere ricondotte alla fattispecie di reato qui esaminata.

La l. n. 189/2004 ha identificato la caccia, la pesca, l’allevamento, il trasporto, la macellazione, la sperimentazione scientifica e i giardini zoologici come non rientranti nella definizione di maltrattamento di animali per una presunzione di necessità sociale delle stesse.

Quali sono le conseguenze del reato di maltrattamento?

Il reato su animali maltrattati è punito secondo il nostro Codice penale con la reclusione da 3 a 18 mesi e con la multa da 5.000€ a 30.000€.
Se dovesse morire l’animale in conseguenza del maltrattamento subito, per “colpa” dell’aggressione, cioè senza la volontà dell’evento morte, la pena verrebbe aumentata del 50%.

Nel caso di dolo, cioè della volontà di realizzare la morte dell’animale maltrattato, la fattispecie punibile non rientrerebbe più nell’art. 544-ter c.p., ma nell’art. 544-bis c.p. che regola l’uccisione di animale. Quest’articolo recita: “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.

Somministrazione di droghe

L’art. 544-ter c.p. attribuisce le conseguenze di reato anche a “chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. Questo comma è stato inserito dal legislatore con lo scopo di proteggere gli animali dal reato di doping a danno di animali con l’intenzione di contrastare il fenomeno dei combattimenti e delle competizioni clandestine tra animali.

Foto mamma e bimba con il loro cane e gatto contro il maltrattamento degli animali

Animali maltrattati: come denunciare?

Se si ha un ragionevole sospetto che sia in corso un maltrattamento ai danni di un animale è bene denunciarlo alle autorità. Il reato di maltrattamento di animale ex art. 544-ter c.p. è procedibile d’ufficio, ciò significa che chiunque assista al reato può farne denuncia. Potrete recarvi alla polizia, ai carabinieri o direttamente in procura per segnalare il fatto.

Qualora crediate possa esserci un problema di salute pubblica, come nel caso di abbandono di animali in luogo chiuso, potrete segnalare il fatto all’Asl del territorio; in caso di presunto maltrattamento saranno loro a segnalare l’accaduto alle autorità. Le guardie zoofile hanno funzione di pubblico ufficiale, per cui potrete segnalare anche a loro i casi di animali maltrattati.

Cosa fare davanti ad un cane chiuso in macchina sotto il sole?

Mossi da preoccupazione potrebbe venirvi in mente di agire direttamente per liberare il cane dall’auto, ma così facendo potreste finire voi in manette. Rompere il finestrino della macchina di altre persone o forzarne la serratura è reato.

Se pensate che un cane sia in pericolo contattate la polizia o i carabinieri, loro potranno intervenire come riterranno più opportuno. Solo se il pericolo è immediato e con caratteristiche di urgenza il vostro intervento potrebbe essere assolto dal reato, ma contattate comunque le autorità e valutate bene la situazione prima di intervenire.

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