I pesci ornamentali e la LEGISLAZIONE ITALIANA

Secondo dati Eurispes, nel nostro Paese ci sono oltre 44 milioni di animali domestici. Di questi, ben 15.800.000 sono pesci d’acquario.

a cura della redazione

Le regole del GIOCO

Un commercio così vasto implica una serie di regole ben precise. La legislazione in riferimento ai pesci ornamentali è particolarmente complessa e comprende norme internazionali, europee, nazionali, regionali e provinciali.

Import ed export

Le due figure principali sono quelle dell’esportatore, dell’importatore e del negoziante. Gli esportatori devono seguire le norme igienico sanitarie occupandosi dell’aspetto sanitario (certificati), e seguire il regolamento per la preparazione e la spedizione aerea delle partite di pesci ornamentali (regolamento I.A.T.A.) che prevede una corretta identificazione degli animali, la tipologia dei contenitori, la densità di carico, la modalità di stivaggio, la certificazione di scorta e le necessarie documentazioni CITES qualora necessarie. L’importatore si occuperà delle pratiche doganali e delle successive fasi di quarantena.

Vigilanza veterinaria e benessere animale

Le prime norme legislative sono datate 1954 e riguardano gli aspetti di vigilanza veterinaria su fiere e mercati. Queste norme nascono per controllare la diffusione di possibili malattie e monitorare i luoghi dove vi è un’alta concentrazione di animali, come grossisti, serre di importatori e negozi. La vigilanza veterinaria e il benessere animale sono altrettanto importanti, come riconosciuto già dal 1990, e devono essere estese anche agli animali esotici come i pesci ornamentali, le cui popolazioni naturali non sono presenti sul territorio nazionale.

Navighiamo in buone acque?

Un aspetto da non trascurare ma che è sicuramente meno conosciuto al pubblico è il rischio che può rappresentare l’acqua nella quale vengono trasportati i pesci. Infatti in numerose nazioni esportatrici ci sono malattie endemiche che possono diffondersi attraverso mezzi come le acque di trasporto dei pesci.

Tra le malattie potenzialmente trasmissibili all’uomo (zoonosi) ricordiamo il colera e il tifo. I batteri che provocano queste patologie possono giungere in Italia anche attraverso le acque di trasporto: per questo possono essere condotte analisi a campione al momento dell’arrivo delle partite di pesci.

Colera free

Alcune nazioni del Sud-Est asiatico hanno regolamenti nazionali che consentono l’esportazione di acque Salmonella e Colera “free”. Nel controllo della partite dei pesci e delle relative acque un ruolo importantissimo spetta ai posti d’ispezione frontalieri che possono richiedere controlli sulle partite di pesci e le relative acque. Vi sono numerose altre norme in riferimento all’importazione ed al commercio comunitario ed extracomunitario.

E i pesci?

Uno sguardo va gettato anche a particolari norme legislative italiane e soprattutto a quelle relative agli animali potenzialmente pericolosi, che però non parlano dei pesci.

Le uniche norme legislative riguardanti animali potenzialmente pericolosi sono il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19-04-1996: “Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione” che riprende la Legge del 07/02/1992 N. 150. Tale Decreto, però, fa riferimento esclusivamente alle Classi dei Mammiferi e dei Rettili (in allegato A). Non vi sono riferimenti a specie ittiche potenzialmente pericolose (Es. Scorpenidi, Potamotrigon sp.). 

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